Il Decreto Sostegno 2021 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
La condizione essenziale per ottenere il contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2020 siano inferiori di almeno il 30% rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.
Il contributo spetta anche, in assenza dei requisiti di fatturato, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Non possono richiedere il contributo:
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del DI Sostegno;
– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del DI Sostegno;
– gli enti pubblici dell’articolo 74 del TUIR;
– gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Il beneficio minimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e quello massimo è pari a 150.000 euro.
L’ammontare del contributo è determinato come segue:
– il 60% per chi ha ricavi fino a 100.000 euro;
– il 50% per chi ha ricavi tra 100.000 e 400.000 euro;
– il 40% per chi ha ricavi tra 400.000 e 1 Mln di euro;
– il 30% per chi ha ricavi tra 1 e 5 Mln di euro;
– il 20% per chi ha ricavi tra 5 e 10 Mln di euro.
Al fine di ottenere il contributo, la domanda può essere presentata, direttamente dal soggetto richiedente o tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate, dal 30 marzo 2021 e sino e non oltre il 28 maggio 2021.
L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nell’istanza è prevista un’apposita sezione relativa alla “modalità di fruizione del contributo”, in cui il contribuente deve scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
In caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento come credito d’imposta nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.